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venerdì 4 giugno 2010

Il certificato di agibilità degli immobili

La funzione del certificato di agibilità non è quella di attestare la conformità dell'edificio al progetto approvato e quindi la sua regolarità edilizia; il certificato di agibilità attesta l'idoneità dell'edificio – sotto il profilo igienico sanitario, della sicurezza e del risparmio energico – a essere utilizzato ai fini abitativi, commerciali, industriali, direzionali, altro. L’agibilità, se da un lato non incide sulla commerciabilità giuridica di un fabbricato, dall’altro, costituendo il presupposto per l’utilizzabilità di un fabbricato incide in maniera rilevante sulla commerciabilità "economica" dello stesso. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi ti (indipendentemente dal fatto che per gli stessi sia richiesto il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività):

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata al Comune entro quindici giorni dal termine dei lavori di finitura corredata della seguente documentazione:

- richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità, che il Comune provvede a trasmettere al catasto;

- dichiarazione di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché all’avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti, sottoscritta dal richiedente il certificato di agibilità;

- dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alla normativa in materia di sicurezza;

- attestato di certificazione energetica (in caso di edifici di nuova costruzione o di edifici oggetto di ristrutturazione radicale per i quali il permesso di costruire sia stato richiesto dopo l'8 ottobre 2005; per "ristrutturazione radicale" ai fini della disciplina in tema di certificazione energica si intendono:

a) la ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq; b) la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq.

Il certificato di agibilità è rilasciato dal Comune previa verifica, oltre che di tutti i documenti sopra descritti, anche:

- del certificato di collaudo statico;

- della certificazione di conformità delle opere eseguite alle norme antisismiche (ovviamente per i soli edifici siti in zone dichiarate sismiche);

- della dichiarazione di conformità delle opere alla normativa in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

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