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lunedì 26 aprile 2010

L'obbligo del collegio sindacale nelle srl: nuove disposizioni del dl 39/2010

Le nuove disposizioni in tema di obbligatorietà del collegio sindacale per le srl sono operative dal 7 aprile 2010 e la circolare n.17/2010 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ne descrive le linee applicative.

Il dl 39/2010 attuativo della direttiva 2006/43/CE ha incisivamente modificato la disciplina del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.
Con il nuovo art. 2477 c.c. il legislatore delegato è intervenuto, da una lato, ampliando le ipotesi nelle quali la srl deve dotarsi dell'organo di controllo interno, dall'altro, prevedendo che in caso di inerzia della società, il collegio sindacale possa essere nominato dall'autorità giudiziaria.

In particolare, come già disposto dalla prevegente disciplina, nelle srl la nomina del collegio sindacale è obbligatoria quando la società:
- è dotata di un capitale sociale non infweriore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando è pari o superiore a 120.000 euro;
- ha superato per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c.

In base al nuovo testo dell'art. 2477 c.c. la nomina del collegio sindacale è anche obbligatoria quando la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società tenuta alla revisione legale dei conti.

Le modifiche sono immediatamente operative e applicabili fin dal 7 aprile 2010.

Per identificare il momento a partire dal quale sorge l'obbligo di nomina del collegio sindacale facciamo riferimento a quanto disposto dal sesto comma dell'art. 2477 c.c.:
"L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato".

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